WHISTLEBLOWING POLICY

  1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

 

La presente policy è diretta a disciplinare le modalità di segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che comportano una lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o di un ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati dal legislatore nella normativa di riferimento.

 

La normativa di riferimento deve essere individuata nella Legge n. 179/2017 e nel D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva 2019/1937/UE.

 

  1. FINALITA’

 

Nello specifico, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, si vogliono incoraggiare le segnalazioni di comportamenti inappropriati e/o che implichino violazione di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea, nonché esplicitare come le stesse debbano essere effettuate e, soprattutto, fornire adeguata protezione alle persone che effettuano tali segnalazioni.

 

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE

 

La presente Policy, approvata e pubblicata  da IWB S.p.A si applica Giordano Vini  S.p.A e tutte le società del gruppo.

 

  1. VIOLAZIONI DA SEGNALARE

 

L’articolo 2 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 definisce le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, oggetto di segnalazione, come quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)

 

  1. SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTA LA POLICY

 

La presente policy è rivolta a tutti quei soggetti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo dipendenti, dirigenti, consulenti, rappresentanti della Società…) che apprendono informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo che precede nell’ambito dello svolgimento della loro attività lavorativa.

 

La tutela che si intende garantire è inoltre estesa, ai sensi del D.lgs. n. 23 del 10 marzo 2023, anche ai seguenti soggetti:

  • la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica quando la stessa abbia effettuato una segnalazione interna e/o esterna nelle modalità previste e non sia stato dato riscontro, nei termini previsti, sulle misure adottate per dare seguito alla segnalazione ovvero quando abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse ovvero quando abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporti il rischio di ritorsioni o non possa essere efficace in relazione alle circostanze del caso concreto (articolo 15);
  • le persone che segnalano o denunciano le violazione all’autorità giudiziaria o contabile (articolo 3, comma 3);
  • coloro che effettuano la segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica della violazione sulla base di informazioni acquisite durante il processo di selezione o altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova ovvero che effettuino la segnalazione dopo la cessazione del rapporto se le informazioni inerenti sono state acquisite in pendenza dello stesso (articolo 3, comma 4);
  • i facilitatori, le persone che hanno uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante e che lavorino nel suo stesso contesto lavorativo, i colleghi che hanno un rapporto abituale con il segnalante nonché gli enti di proprietà del segnalante per i quali lo stesso lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo (articolo 3, comma 5).

 

  1. CANALI DI SEGNALAZIONE

 

Il D.lgs. n. 23 del 10 marzo 2023 ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni individuando i seguenti canali:

  • canale interno negli enti pubblici e privati;
  • canale esterno presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
  • divulgazione pubblica;
  • denuncia all’Autorità Giudiziaria.

 

Il canale di segnalazione da prediligere, come incoraggiato anche dal legislatore, è quello interno. Per i dettagli sulle modalità di segnalazione si rinvia al paragrafo 7.

 

Il canale esterno presso l’ANAC può essere utilizzato soltanto in alcune ipotesi residuali elencati al paragrafo 8 unitamente alle modalità di accesso.

 

La divulgazione pubblica prevede invece che le informazioni sulle violazioni siano rese di pubblico dominio attraverso la stampa o altri strumenti di diffusione. La divulgazione pubblica potrà essere effettuata solo nei seguenti casi:

  • le segnalazioni interne ed esterne all’ANAC non sono state entrambe riscontrate entro i termini previsti;
  • a seguito di una segnalazione esterna all’ANAC il segnalante non ha ricevuto riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
  • il segnalante ha fondato motivo, sulla base di circostanze concrete, di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

 

Il D.lgs. n. 23 del 10 marzo 2023, infine, prevede la possibilità, per i soggetti tutelati, di presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria per le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

 

  1. COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE INTERNA

 

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la gestione del canale di segnalazione è affidata all’Organismo di Vigilanza (OdV) individuato e nominato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, il quale agirà nel rispetto del principio di autonomia e indipendenza.

 

Le segnalazioni inviate all’OdV dovranno necessariamente avere le seguenti caratteristiche:

  • riportare in modo chiaro le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
  • descrizione precisa del fatto segnalato;
  • indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
  • indicazione che il segnalante vuole mantenere la propria identità riservata e che intende beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

 

La segnalazione in forma scritta, ai fini di garantire la riservatezza di tutte le informazioni, potrà essere effettuata mediante comunicazione inserita all’interno di una busta chiusa senza indicazione, all’esterno, dei dati identificativi del segnalante. Tali dati dovranno essere inseriti, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del segnalante, in una seconda busta chiusa. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite all’interno di una terza busta chiusa che dovrà riportare all’esterno unicamente la dicitura “All’attenzione dell’OdV - Riservata”. Tale plico, contenente le due buste con la segnalazione ed i dati identificativi del segnalante potrà alternativamente essere (i) inviato a mezzo posta presso la sede della società ovvero (ii) consegnato a mani, anche da soggetti terzi rispetto al segnalante, sempre presso la sede della società.

 

La segnalazione potrà altresì essere effettuata in forma orale, mediante una richiesta di incontro diretto all’OdV, da inviare a mezzo email all’indirizzo odv@pec.giordano-vini.com. La predetta email dovrà essere inviata da un indirizzo personale (estraneo alla società) del segnalante e non dovrà contenere l’indicazione delle motivazioni della richiesta di incontro, al fine di garantire la riservatezza del segnalante. L’OdV provvederà a fissare il richiesto incontro diretto entro un termine ragionevole.

 

Nel caso in cui la segnalazione riguardi l’operato di uno o più membri dell’OdV, il segnalante dovrà rivolgersi direttamente all’ANAC. Per fare ciò, il segnalante dovrà accedere all’apposito servizio presente sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell’ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing). Si raccomanda al soggetto segnalante di leggere attentamente tutte le indicazioni presenti al predetto link prima di procedere all’invio della segnalazione.

 

Tutti i suddetti canali garantiscono, nell’attività di gestione della segnalazione, la riservatezza circa l’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

 

Ricevuta la segnalazione e valutatane la sua rilevanza, l’OdV dovrà:

  1. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  2. mantenere le interlocuzioni con il segnalante potendo richiedere a quest’ultimo, se necessario, eventuali integrazioni;
  3. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  4. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

 

  1. SEGNALAZIONE ESTERNA

 

Il segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna presso l’ANAC nel caso in cui abbia già effettuato una segnalazione interna, secondo quanto previsto al paragrafo precedente, e la stessa non abbia avuto seguito e/o riscontro. La segnalazione esterna, inoltre, potrà essere presentata dal segnalante allorquando vi sia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, quest’ultima non avrebbe efficace seguito ovvero vi sarebbe il concreto rischio di ritorsione. La segnalazione esterna, infine, potrà essere proposta nel caso in cui il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Tale segnalazione esterna potrà avvenire mediante i canali attivati dall’ANAC. Per fare ciò, il segnalante dovrà accedere all’apposito servizio presente sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell’ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing). Si raccomanda al soggetto segnalante di leggere attentamente tutte le indicazioni presenti al predetto link prima di procedere all’invio della segnalazione.

 

 

  1. RISERVATEZZA

 

La Società garantisce che le informazioni oggetto di segnalazione non verranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

 

L’identità della persona segnalante, nonché tutte le informazioni da cui possa evincersi direttamente o indirettamente la stessa, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

 

           

Nell’ambito del procedimento disciplinare, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare solo dietro consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

 

  1. TRATTAMENTO DEI DATI

 

Qualsiasi trattamento dei dati che venga effettuato ai sensi del D.lgs. n. 23 del 10 marzo 2023 dovrà rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del D.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.

 

Nello specifico, il trattamento dei dati, dovrà avvenire secondo le seguenti previsioni di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023:

“2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018”.

 

  1. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

 

     L’OdV provvede ad archiviare le segnalazioni ricevute e la documentazione ad esse inerenti, garantendone la riservatezza, conservando il relativo materiale in ambiente idoneo e protetto, esterno alla sede della società, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

 

12. FORME DI TUTELA E RESPONSABILITA’ DEL SEGNALANTE

 

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, sia diretti che indiretti, nei confronti di chiunque segnali anomalie e violazioni per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.

 

Tale specifica tutela è prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il quale prevede quanto segue:

“1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del  presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o  una  denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di  lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della  formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine  in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove  il  lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in  particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese  la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla  base  di un accordo settoriale o industriale formale o informale,  che  può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici”.

 

In base alla previsione dell’art. 16 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la predetta tutela della persona segnalante potrà essere garantita solo ove ricorrano alcune condizioni e, nello specifico (i)  fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate pubblicamente siano vere e (ii) sia stato seguito dalla persona segnalante il corretto iter previsto. 

 

In conformità al dispositivo del predetto articolo 16, inoltre:

“2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare  pubblicamente  sono  irrilevanti ai fini della sua protezione.    3. Salvo quanto previsto dall'articolo  20,  quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i  reati  di  diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia  all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare. 4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in   conformità alle condizioni di cui all'articolo 6”. 

 

L’ANAC, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, istituisce inoltre un elenco di Enti del Terzo Settore che forniscano misure di sostegno alle persone segnalanti. Nello specifico, si tratta di attività di informazione, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

  Il soggetto segnalante ha, inoltre, la possibilità di segnalare all’ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito. Tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli ed il segnalante potrà chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento verificatosi a causa della segnalazione. Tale previsione è espressamente contenuta nell’articolo 19 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il quale sancisce che: “1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.  In caso di ritorsioni commesse nel contesto  lavorativo  di  un  soggetto  del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali  organismi di  garanzia o di  disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse  nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i  provvedimenti  di  propria competenza.    2. Al fine di  acquisire  elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e  dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle  sanzioni amministrative di cui all'articolo  21. Al fine  di  regolare tale collaborazione, l'ANAC  conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.   3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono  nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano  state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità  giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18  della legge 20 maggio 1970,  n. 300  o  dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,  in  ragione della  specifica disciplina applicabile al lavoratore.    4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le  misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare  la  tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e  la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo”.

 

Il sistema legislativo, ad ulteriore rafforzamento della garanzia di tutela, prevede poi l’erogazione, da parte dell’ANAC, di specifiche sanzioni amministrative in capo al soggetto che effettua una ritorsione, all’ente che non istituisce i canali di segnalazione interna previsti dalla normativa ovvero nei confronti della persona segnalante in caso di segnalazione falsa per dolo o colpa grave.

Nello specifico l’articolo 21 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 prevede le seguenti sanzioni:

“1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti   sanzioni amministrative pecuniarie:      a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;      b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando  accerta che  non è stata  svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;      c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in  primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque  per  i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1”.